Dispositivi Medici - Ausili
Dopo aver visto le tipologie di protesi e ortesi contenute all'interno dell'elenco 1 del Nomenclatore tariffario, nel quale sono riportati i dispositivi medici costruiti su misura e in via esclusiva per il paziente ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in maniera gratuita (entro il limite d'importo fissato per legge dallo stesso tariffario), oggi è la volta della terza parte dei prodotti che vengono forniti tramite l'intervento del legislatore.
All'interno del Nomenclatore, infatti, trovano spazio anche gli ausili (non a caso, il nome completo è Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili) costruiti su misura per gli assistiti.
Gli ausili comprendono dispositivi di diverso tipo, fabbricati appositamente su misura sulla base di una prescrizione redatta da un medico specialista.
Affinché i pazienti possano godere degli ausili forniti dal SSN è importante che i medici conoscano i nuovi elenchi del Nomenclatore. Allo stesso tempo, però, è fondamentale che i produttori e fornitori di dispositivi medici siano in grado di promuoversi efficacemente in rete in modo che sia più semplice far conoscere i dispositivi di cui all'elenco 1 in vendita.
Se sei un produttore o fornitore di dispositivi medici, scarica la guida per effettuare un'attività di marketing a norma di legge!
Quali ausili sono inclusi nell’elenco 1?
Indice:
Ausili per la terapia circolatoria (classe 04.06)
Gli ausili per le terapie circolatorie rientranti tra i dispositivi erogabili di cui all'elenco 1 sono le guaine compressive elastiche per gli arti inferiori e superiori, in poliammide o in cotone con diverse classi di compressione.
Essi vengono prescritti esclusivamente ai pazienti affetti da linfedema primario cronico oppure, nelle circostanze in cui gli ausili di serie non permettano di eseguire efficacemente la terapia compressiva, per il linfedema secondario stabilizzato a seguito di chirurgia oncologica per le seguenti categorie:
- obesi;
- pediatrici;
- con arti dismetrici e/o deformi;
- con cicatrici ipertrofiche;
- con necessità di uno specifico gradiente pressorio in un particolare segmento dell’arto;
- con incongruenza tra la circonferenza della caviglia e del polpaccio.
Calzature ortopediche (classe 06.33)
Le calzature ortopediche prescritte ai sensi dell'elenco 1 del nomenclatore sono costruite su misura per uno specifico assistito. Esse hanno funzioni correttive, di sostegno, di contenimento o rivestimento, di compenso a gravi deformità o di accompagnamento.
Il processo di costruzione prevede il rilevamento diretto di dimensioni e misura del piede e la successiva realizzazione:
- Su forma, in legno o materiale sintetico, adattata e personalizzata. Su di essa si esegue il montaggio della tomaia alle altre parti della calzatura, proseguendo poi con la prova di adattabilità al piede del paziente e con le successive operazioni di finitura. Il plantare può essere modellato sulla forma oppure in via separata.
- Su calco, a seguito di rilievo in negativo del piede per mezzo di bende gessate o misurazione computerizzata con sistemi CAD/CAM. Il calco positivo viene successivamente prodotto in gesso o materiale sintetico e stilizzato e personalizzato sul piede del paziente. Le successive operazioni di costruzione seguono quelle già viste per la forma.
A norma di legge, sia la forma che il calco devono essere conservati per otto mesi con decorso a partire dalla data di autorizzazione del SSN all’erogazione dei fondi per la fornitura gratuita.
Le diverse tipologie di calzature sono elencate all’interno dell’allegato 5 del DPCM 12 Gennaio 2017, insieme alle componenti aggiuntive e alle riparazioni prescrivibili. Nel dettaglio, si tratta di:
Calzature per ridurre le deformità (classe 06.33.05)
Rientrano tra le calzature per ridurre le deformità prescrivibili ai sensi dell’elenco 1:
- La calzatura per patologie complesse, costruita su misura su calco per piedi con patologie gravi o con deformità.
- La calzatura con avampiede, costruita su misura su forma o calco con riempimento di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o malformato.
Calzature per limitare le deformità (classe 06.33.07)
Rientra tra le calzature per limitare le deformità prescrivibili ai sensi dell’elenco 1 la calzatura per plantare, bassa o alta, costruita su misura su forma o calco per correggere e compensare le patologie del piede, le conseguenti anomalie degli appoggi e le alterazioni biomeccaniche che richiedono l'applicazione di un plantare (non compreso nella tariffa).
Calzature per correggere il movimento delle articolazioni di caviglia e piede (classe 06.33.15)
Rientra tra le calzature per correggere il movimento delle articolazioni di caviglia e piede ai sensi dell’elenco 1 la calzatura alta con forti rigidi o semirigidi costruita su misura su forma o calco per correggere e contenere le patologie del piede e/o del ginocchio, mantenere un corretto atteggiamento dell’arto e migliorare l'assetto e la deambulazione.
Calzature per incrementare la lunghezza della gamba e del piede (classe 06.33.18)
Rientra tra le calzature per incrementare la lunghezza della gamba e del piede ai sensi dell’elenco 1 la calzatura con rialzo, bassa o alta (e con diversi livelli di rialzo), costruita su misura su forma o calco, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, anche per i casi di dismetria derivante da accorciamento dell’arto che necessitano di un rialzo a livello di calzatura.
Calzature per migliorare la forma di gamba e piede (classe 06.33.21)
Rientrano tra le calzature per migliorare la forma di gamba e piede ai sensi dell’elenco 1:
- la calzatura di accompagnamento, bassa o alta, costruita su misura su forma e indicata per accompagnare il modello di calzatura ortopedica costruita per l’arto deformato o patologico.
- la calzatura di rivestimento a un tutore o a una protesi, costruita su misura su forma o calco:
- per tutore o protesi normoforme.
- per tutore o protesi per amputazione di piede o malformazione.
- con rialzo al tutore o protesi.
Ausili per la mobilità personale (classe 12)
Tra gli ausili per la mobilità personale rientrano nell’elenco 1 le sedie da trasporto e le basi di mobilità manovrate dall’accompagnatore.
Sedie da trasporto o basi di mobilità manovrate dall'accompagnatore (classe 12.27.04)
Rientrano in questa categoria i seguenti dispositivi prescrivibili ai sensi dell’elenco 1 del nomenclatore, incluse le componenti aggiuntive inserite nell’allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017:
- base di mobilità basculante per sistemi di postura modulare o per sedute/sistemi di seduta costruiti su misura.
- per assistiti in età evolutiva base di mobilità basculante per esterni per sistemi di postura modulare o per sedute/sistemi di seduta costruiti su misura.
Entrambe le tipologie di ausili sono composti da un sistema di postura modulare di serie, con sistemi di seduta su misura e aggiuntivi che, nell'insieme, costituiscono il sistema posturale personalizzato dell'assistito.
Torna all'indice
Ausili per adattamento della casa e altri ambienti (classe 18)
Ricadono nella categoria ausili per adattamento della casa e altri ambienti, tra i dispositivi inclusi all’interno dell’elenco 1, le sedute e i sistemi di seduta speciali costruite su misura.
Sedute e sistemi di seduta speciali (costruiti su misura; classe 18.09.21)
Si tratta di ausili realizzati allo scopo di garantire al paziente il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta. Si tratta di una produzione su misura rilevata sulla persona al fine di compensare le deformità posturali derivanti da patologie, prevenire l’affaticamento in posizione seduta nonché evitare l’insorgenza e formazione di ulcere da decubito.
La configurazione ottenibile consente la massima efficienza nelle attività quotidiane e va realizzata in modo personalizzato e individuale sulla base delle esigenze dell’utente utilizzando appositi materiali sintetici e con rivestimento finale in tessuto igienizzante. Nello specifico la modellatura viene effettuata su calco di gesso negativo e positivo, con sistemi CAD/CAM, per mezzo di schiumata istantanea (come PET lavorato in stampo a calco) o comunque con altra tecnica in grado di consentire la perfetta ricostruzione delle forme anatomiche dell’assistito.
In particolare, i dispositivi oggetto della fornitura (con eventuali prestazioni professionali per sistemi di postura modulari, contenute all’interno dell’allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017) da parte del Sistema Sanitario Nazionale sono, previa necessaria ed esplicita richiesta tramite prestazione specialistica:
- modulo posturale per capo;
- modulo posturale per bacino;
- modulo posturale per tronco;
- modulo posturale per tronco e bacino (in unico blocco);
- modulo posturale per arto inferiore e superiore (singolo).
Ausili ottici correttivi su misura (classe 22.03)
Gli ausili ottici correttivi su misura, erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale tra i dispositivi rientranti all’interno dell’elenco 1, sono suddivisibili in diverse categorie, quali:
Occhiali, lenti oftalmiche, lenti a contatto (classe 22.03.06)
Rientrano in questa sezione dell’elenco 1 del nomenclatore i dispositivi di correzione ottica non elettronici erogabili ad assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva o affetti da patologia rara certificata come da statuizione della L.138/2001 agli articoli 2,3 e 4. A seguito di prescrizione è compito di un ottico abilitato specialistico la fase di realizzazione, applicazione, prova e collaudo dei dispositivi, incluso l’adattamento alle esigenze dell’assistito e la fornitura finale.
In particolare, i dispositivi prescrivibili (incluse le componenti aggiuntive, le lavorazioni e le prestazioni professionali di cui all’allegato 5 del DPCM) sono:
- lenti oftalmiche per vicino e per lontano, in plastica termoindurente;
- lenti per afachia o ingrandenti in plastica per ipovedenti, asferiche lenticolari, a campo totale o in plastica occlusoria
- lenti con superficie indurita in policarbonato o plastica con indice > 1,55
- lenti bifocali ingrandenti per soggetti ambliopi e/o ipovedenti
- montature per occhiali
- lenti a contatto, fornite esclusivamente quando la correzione non è ottenibile o migliorabile per mezzo della lenta oftalmica o in presenza di anisometropia elevata.
Lenti e sistemi di lenti per forte ingrandimento (ausili ipercorrettivi; classe 22.03.09)
Rientrano in questa sezione dell’elenco 1 del nomenclatore i seguenti dispositivi:
- lenti a doppietto acromatico ingrandenti
- sistema ingrandente aplanatico monoculare costituito da un doppietto di lenti positive piano convesse, montate in un anello di supporto, con le superfici piane rivolte verso l’alto
- sistema ingrandente microscopico binoculare costituito, di norma, da un mezzo occhiale sul quale vengono montate due lenti positive di potere e prisma, così da consentire una visione binoculare anche a distanze ravvicinate.