Abbiamo già visto, negli articoli relativi alla promozione dei dispositivi medici sul sito Web e tramite social network o servizi di messaggistica (mail, SMS o MMS), come le linee guida del Ministero della Salute impongano una stringente normativa in materia di pubblicità sanitaria di dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici.
Tuttavia, i divieti imposti dalla legge si estendono anche ad altre fattispecie oltre a quelle già elencate:
Dispositivi Medici
Utilizzo dei numeri verdi: cosa è vietato?
È largamente diffusa, all’interno dei messaggi pubblicitari soggetti ad autorizzazione (soprattutto negli SMS, data l’impossibilità di superare i 160 caratteri), l’indicazione di numeri verdi cui rivolgersi per maggiori dettagli. Tuttavia, come gli altri mezzi di comunicazione, sul loro utilizzo insiste una legislazione perentoria e stringente, che prevede:
Per questo, la normativa legittima esclusivamente le seguenti situazioni:
- Collegamento a un risponditore automatico, anche interattivo, che non fornisca informazioni di carattere pubblicitario, ossia descrittive di caratteristiche, qualità e pregi del prodotto. In questo caso, all’atto dell’autorizzazione, l’azienda deve identificare e indicare, come abbiamo già visto, la destinazione del numero verde. In questo caso, l’Ufficio Pubblicità del Ministero della Salute, deputato al rilascio dell’autorizzazione, potrebbe richiedere di acquisire supporti magnetici e ottici recanti le registrazioni utilizzate.
- Collegamento a un risponditore automatico, anche interattivo, che non fornisca informazioni di carattere promozionale, ossia finalizzate alla conclusione del contratto con l’interlocutore. In questo caso, ferma restando la possibilità che l’Ufficio Pubblicità del Ministero della Salute richieda di acquisire le registrazioni, una volta autorizzato il messaggio dovrà obbligatoriamente riportare, nella fase iniziale, l’indicazione che trattasi di messaggio pubblicitario e gli estremi dell’autorizzazione. A tal proposito, la richiesta effettuata al Ministero dovrà indicare la velocità di lettura del testo promozionale.
- Collegamento con operatori specializzati in fase post-vendita. Le linee guida consentono il collegamento con operatori specializzati «per finalità non pubblicitarie, in caso di dispositivi che, per complessità intrinseca e/o in seguito a innovazione tecnologica, necessitino di assistenza tecnica per l'utilizzo del prodotto». Il caso specifico cui si fa riferimento è quello della fase post-vendita, nel quale è prevista la possibilità di procedere alla fornitura del servizio senza autorizzazione a patto che il numero da contattare per il colloquio con il medico o con l’operatore sanitario sia distinto da quello indicato nei messaggi pubblicitari. Il numero, inoltre, potrà essere fornito esclusivamente all’interno della confezione, sul foglietto illustrativo del dispositivo o in altra forma, anche digitale, che segua il prodotto all’atto della vendita o dell’utilizzo.
Utilizzo del testimonial: quando è vietato?
Il Decreto legislativo 219/2006, attuativo di due direttive comunitarie (2001/83 e 2003/94), all’articolo 117 vieta, in via generale, che la pubblicità di un medicinale al pubblico contenga elementi quali raccomandazioni di scienziati, operatori sanitari o persone largamente note al pubblico. Secondo la legge, infatti, tale forma di sponsorizzazione potrebbe indurre a un utilizzo non razionale e consapevole dei prodotti sanitari, divenendo causa di incitamento al consumo.
La Giurisprudenza, per estensione, ha evidenziato i medesimi limiti anche per i dispositivi medici, consentendo l’utilizzo del testimonial a condizione che svolga esclusivamente un ruolo di supporto della comunicazione pubblicitaria e che il suo ruolo non sia in alcun modo riconducibile a una manifestazione di raccomandazione o preferenza, nemmeno implicita, per l’utilizzo del dispositivo. Resta ferma, comunque, la riserva di divieto anche solo della presenza di un testimonial qualora si ravvisi il rischio di un uso incongruo del prodotto, a tutela della salute del consumatore.
Tra le suddette manifestazioni di raccomandazione e preferenza rientrano:
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